Il 1° febbraio 2021 è entrato in vigore il Regolamento dell’Unione che tratta del commercio e dell’uso di precursori di esplosivi, volto a contrastare la produzione di esplosivi artigianali; nel gennaio di quest’anno è stato pubblicato il relativo quadro sanzionatorio in caso di violazione.
In Italia non è previsto il rilascio di licenze di utilizzo e detenzione di sostanze chimiche soggette a restrizione a soggetti privati per i quali vige il divieto di disporre di tali sostanze quando la concentrazione è superiore a determinati valori, stabiliti per legge.
Lo scorso 2 febbraio ha avuto termine il periodo di transizione durante il quale era possibile smaltire le scorte di magazzino, pertanto i soggetti privati non possono più detenere tali prodotti.
Premesso tutto ciò, per la stagione balneare che va ad iniziare, deve essere osservata la procedura comportamentale stabilità dalle disposizioni legislative che prevedono la compilazione del modulo “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” da parte dell’utilizzatore professionale, che indica lo scopo dell’approvvigionamento del precursore di esplosivo.
Relativamente alla realtà dei condomini, i prodotti rientranti nella normativa sopra espressa sono normalmente quelli utilizzati per correggere il pH (base di acido solforico >15%) e, al riguardo si segnala che possono verificarsi due possibili situazioni:
- Il Condominio ha stipulato un contratto di manutenzione comprensivo dei prodotti chimici necessari alla manutenzione stessa;
- Il Condominio ha stipulato un contratto di manutenzione e separatamente (dalla stessa ditta manutentrice o da altra) acquista i prodotti chimici necessari.
Nel primo caso non vi è un rapporto di acquisizione diretto tra “operatori economici” relativamente allo scambio di correttore di pH; la situazione configura semplicemente l’utilizzo di prodotto sottoposto alla norma, da parte di un utilizzatore professionale quale è il manutentore.
Non necessita la compilazione della “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” da parte del Condominio ma potrebbe essere utile, qualora vi sia stoccaggio di prodotto presso il condominio, l’inserimento nel contratto di manutenzione dell’assunzione di responsabilità, da parte del manutentore, dell’azione di verifica in loco di ammanchi di prodotto e di realizzazione e mantenimento delle limitazioni degli accessi alle aree di stoccaggio.
Nel secondo caso si configura invece un rapporto di scambio commerciale tra un soggetto “operatore economico”, di fatto il distributore del prodotto chimico, e altro “operatore economico” (il Condominio attraverso il suo Responsabile individuato dal Codice Civile nella persona dell’Amministratore) con obbligo di applicazione di quanto previsto dal regolamento
- il fornitore/distributore deve dare informazione all’acquirente delle limitazioni previste dal Regolamento e richiedere apposita “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” con riferimento al Condominio presso cui andrà a rendersi disponibile il correttore di pH;
- l’Amministratore di Condominio compila la “DICHIARAZIONE DEL CLIENTE” per ogni Condominio per il quale andrà ad approvvigionarsi, aggiungendo eventualmente apposita annotazione di delega alle procedure di individuazione di ammanchi e di limitazione all’area di immagazzinamento, alla ditta di manutenzione (qualora sia la stessa che fornisce il prodotto) che andrà ad utilizzare il prodotto chimico.
Il quadro sanzionatorio, nel caso di inadempienze, risulta essere il seguente:
Infrazione | Sanzione |
Messa a disposizione di precursori di esplosivi a privati | Arresto fino a 18 mesi e ammenda di 1000€ |
Privato che detiene precursori di esplosivi | |
Operatore economico che non informa altro operatore economico delle restrizioni per la vendita dei precursori di esplosivi (su SDS ) | Sanzione da 3.000 a 18.000 € |
Operatore economico che non forma i propri dipendenti addetti alla vendita sulle limitazioni alla messa in commercio ai privati dei precursori di esplosivi | Sanzione da 6.000 a 36.000 € |
Non tracciabilità della formazione ai dipendenti sulle limitazioni alla messa in commercio ai privati dei precursori (conservazione per 5 anni) | Sanzione da 3.000 a 18.000 € |
Omessa richiesta all’operatore economico delle informazioni sull’utilizzo professionale dei precursori | Sanzione da 3.000 a 18.000 € |
Omessa conservazione per almeno 18 mesi dei documenti di informazione sull’utilizzatore professionale | Sanzione da 3.000 a 18.000 € |
Acquirente di precursore di esplosivo che fornisca informazioni false o reticenti in fase di acquisto | Arresto fino a 12 mesi e ammenda fino a 500 € |
Omessa segnalazione di furto o sparizione di quantitativo significativo di precursori esplosivi | Arresto fino a 12 mesi e ammenda fino a 371 € |
Commercio on-line | |
Mancata informazione dell’intermediario responsabile di piattaforma on-line agli utenti che mettono in commercio precursori di esplosivi riguardo le limitazioni imposte dal Regolamento | Sanzione da 10.000 a 60.000 € |
Mancanza di misure per la verifica di messa a disposizione di precursori on-line solo ad operatori economici e/o professionali (intermediario responsabile di piattaforma on-line) | Sanzione da 10.000 a 60.000 € |
Operatori economici e/o responsabili di piattaforme on-line che non prevedono procedure per rilevare transazioni sospette di precursori di esplosivi | Sanzione da 10.000 a 60.000 € |
Operatori economici e/o responsabili di piattaforme on-line che rilevano possibile transazione sospetta di precursori, non la segnalano entro 24 ore | Sanzione da 10.000 a 60.000 € |