In questi primi giorni di sole più o meno splendente, di vaccinazioni in crescita e di Linee Guida inerenti le piscine che si susseguono quasi a ritmare la quotidianità, complice il progressivo decrescere dell’indice di contagio che sta proiettando in “zona bianca” sempre più Regioni, sono da annotare le ultime modifiche intervenute con l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio che recepisce le “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” contenute nel documento numero 21/75/CR2B/cov19 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 28 maggio 2021 e la pubblicazione dell’ultima versione editata il 1° giugno delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” editate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il susseguirsi di questi eventi e le altalenanti sensazioni di euforia e disappunto di questi ultimi giorni hanno certamente contribuito a richiamare alla mente delle persone un po’ “antiche” la figura dello strillone di giornali che per collocare la sua merce sbandierava sotto gli occhi dei passanti la notizia di prima pagina scritta a caratteri cubitali.
Questa figura è tramontata ma oggi la stessa funzione, con qualche appariscenza minore ma anche con qualche rischio di confusione in più, la assolvono i social e i siti internet che nell’essenzialità dell’informazione particolare, a volte omettono la considerazione del quadro generale.
Torniamo alle Linee Guida sopra menzionate e, approfondendone l’essenzialità dei riferimenti, è giusto preliminarmente segnalare che i contenuti tengono conto, in entrambi gli atti, delle disposizioni del Decreto Legge numero 52 del 22 aprile 2021, del Decreto Legge numero 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate con riferimento al Decreto Legge numero 33 del 16 maggio 2020 e che i punti di interesse trovano il loro riscontro nell’efficacia di quanto adottato nei precedenti atti a partire da quelli adottati nel maggio 2020.
Il Coordinamento delle Regioni, a completamento dei propri atti interviene sul tema delle piscine termali e sui centri benessere prevedendo per entrambe le realtà le tradizionali indicazioni di carattere generale comuni a tutti gli ambienti acquatici e specificando che per quanto riguarda le piscine termali la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 4 m2 di superficie di acqua a persona, le piscine finalizzate a gioco acquatico convertite in vasche per la balneazione e , più in generale, le vasche cui manca la possibilità di rispettare le indicazioni date, devono essere interdette; per quanto attiene ai centri benessere utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto.
Relativamente ai parchi acquatici ed eventuali contesti di intrattenimento nei quali è previsto un ruolo interattivo dell’utente con gli spazi e le attrezzature assicurare la regolare e frequente pulizia delle aree comuni e, qualora ne sia consentito l’utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce e quant’altro venga utilizzato.
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’interno del suo documento, ha invece esplicitato le regole per l’utilizzo delle docce negli spogliatoi nel rispetto del prescritto distanziamento che viene permesso fatte salve diverse esplicite disposizioni normative che inaspriscono gli attuali vincoli.
Essendo di particolare interesse il tema affrontato, pare opportuno evidenziare che è fatto comunque obbligo di organizzare i relativi spazi e attività in modo che le postazioni occupate dispongano di separazioni che le rendano autonome e che l’ambiente sia convenientemente aerato per assicurare la circolazione e il ricambio costante dell’aria.
Confermata l’apertura delle piscine indoor a partire dal 1° luglio nelle “zone gialle” mentre, nelle “zone bianche”, la data è da porre in relazione all’ordinanza del Ministero della Salute che le qualifica come tali.