Dopo la proroga dell’Ecobonus al 50% e al 65%, per il corrente anno e per il prossimo, il governo, con il Decreto Rilancio, ha promosso il Superbonus al 110% che consente la detrazione dal 1° luglio 2020 delle spese sostenute per gli interventi particolarmente significativi di riqualificazione energetica compiute sulle prime e seconde case.
Le casistiche principali alle quali fare riferimento sono sostanzialmente riferibili alle seguenti tre tipologie di intervento:
1 – La realizzazione del cappotto termico: relativamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (infissi esclusi), che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017).
2 – L’intervento sull’impianto di riscaldamento in condominio: relativamente alle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
3 – L’intervento sull’impianto di riscaldamento in proprietà esclusiva: gli interventi sulle parti impiantistiche ottengono riconoscimento solamente se sono relativi a sostituzione delle medesime; viceversa, se sono relativi a singoli componenti anche se installati a supporto, non sono considerati ammissibili al superbonus.
Qualora, con gli interventi precedentemente indicati, venissero attuati in modo contestuale ulteriori in terventi detraibili al 65% e al 50%, anch’essi potranno essere portati in detrazione al 110%, rispettando i vincoli di legge fissati. Da ricordare che il superbonus, per essere attribuibile, deve essere avvalorato dal miglioramento di due classi l’attestato di certificazione energetica posseduto dalla struttura.
L’Agenzia delle Entrate, a maggiore esplicitazione dei criteri ammissibili di accesso al superbonus, ha pubblicato specifica guida che è consultabile cliccando sul bottone sottostante.
Sinteticamente si segnala che, nello specifico, interventi inerenti l’impianto piscina, qualora vengano realizzati anche in funzione dell’ottenimento delle agevolazioni eco bonus (50% e 65%), possono scalare al superbonus (110%) solamente se vengono eseguiti in modo aggregato agli interventi sopramenzionati; senza questa pregiudiziale non si vengono a configurare i presupposti necessari per ottenere il superbonus che, comunque, deve essere connesso ai requisiti di legge. Tutto quanto sopra espresso e considerato, per opportuna memoria, si ritiene opportuno ribadire quanto può rientrare nelle azioni di ristrutturazione e di rinnovamento dell’impianto sia per le prestazioni energetiche che estetiche.
I lavori di ristrutturazione di un impianto piscina, possono beneficiare di due differenti tipologie di agevolazioni fiscali al momento della dichiarazione dei redditi:
- Sono considerati interventi riconducibili al bonus ristrutturazioni al 50% le seguenti opere
- ristrutturazione estetiche
- ristrutturazione funzionale (efficienza)
- ristrutturazione impiantistica (sostituzione di tubazioni, impianto di filtrazione e purificazione eventuali accessori della vasca).
L’importo massimo di spesa ammesso a beneficio della detrazione è pari a € 96.000+IVA inclusa con detrazione in 10 rate annuali di pari importo.
- Sono considerati interventi riconducibili al bonus ristrutturazioni al 65% le seguenti opere
- installazione di pompe di calore
- implementazione di sistemi funzionali alla riduzione degli sprechi energetici
- installazione di collettori salari per la produzione di acqua calda
- installazione di scaldacqua a pompa di calore
- installazione di generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
In questo caso l’importo detraibile e variabile in base alla tipologia di lavori da un minimo di € 30.000 fino a € 60.000+IVA.
Le agevolazioni, che possono riguardare sia la prima che la seconda casa, sono da riferire a tutte le spese sostenute nel periodo tra l’1.1.20 e il 31.12.20; rientrano nelle agevolazioni anche le spese di gestione e progettazione (prestazioni professionali, acquisto materiali, progettazione del lavoro e via di seguito). Gli interventi ammissibili relativi all’impianto piscina, possono riguardare, tra l’altro, il rinnovamento della pavimentazione e del bordo vasca, il rammodernamento dell’impianto di circolazione e di riscaldamento, la modifica del sistema d’illuminazione, l’installazione dell’idromassaggio. Se quanto sopra elencato riguarda l’intervento tecnico, per rientrare a pieno titolo nella categoria dei beneficiari e poter avere accesso all’agevolazione finanziaria, occorre supportarlo con i documenti che attestano l’esistenza dell’edificio (ne fa fede la ricevuta di pagamento dell’ICI o il documento di accatastamento) e i permessi necessari per i lavori (permessi a costruire, Scia, …) o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva.