A firma congiunta del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e del Direttore Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro, è stata emessa la circolare chiarificatrice in ordine alla definizione di LAVORATORE FRAGILE per la quale non basta il solo criterio dell’età essendo anche chieste visite mediche periodiche per la concessione dell’esenzione dal lavoro.
Fragile, è da considerare il lavoratore che, pur usufruendo del criterio dell’età, deve essere colpito da patologie che, in caso di infezione da coronavirus, potrebbero concorrere a determinare un esito maggiormente grave o infausto della malattia.
Nella circolare, che fa una rassegna delle norme esistenti in materia, viene illustrato il sistema con cui vengono riconosciute le esenzioni dal lavoro in base allo stato di salute.
In particolare, il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute dell’interessato rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.
Il solo parametro dell’età, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità; la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla coesistenza di più patologia diverse, che possono integrare una condizione di maggior rischio.
I lavoratori, inoltre, devono poter chiedere al datore di lavoro l’attivazione di misure di sorveglianza sanitaria e le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.
Come previsto dalle leggi sulla sicurezza del lavoro, di ciò è chiamato ad occuparsene il medico competente ovvero l’INAIL laddove tale figura è assente; la circolare allarga lo spettro delle possibilità anche alle Aziende Sanitarie Locali o ai Dipartimenti di Medicinale Legale e di Medicina del Lavoro delle Università.
Valutate le mansioni del lavoratore, il medico procederà all’espressione del giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio di Sars-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consento soluzioni alternative; la visita deve essere ripetuta periodicamente. |