Di recente, sulla GU numero 100 del 30-4-2022, con vigenza dal 1-5-2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge 30 aprile 2022, numero 36 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Detto Decreto all’articolo 27 prevede l’Istituzione del Sistema nazionale di prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici, che rappresenta un importante e innovativo tassello evolutivo in materia, che lo qualifica in modo puntuale già al primo punto dell’articolo medesimo prevedendo l’istituzione del Sistema nazionale di prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).
Tale Sistema, interagendo con il Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 1322, concorre alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati a determinanti ambientali e climatici, o a cambiamenti socio-economici.
È compito del SNPS identificare e valutare le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici; favorire l’inclusione del tema della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori; concorrere alla definizione di atti di programmazione della prevenzione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati; assicurare il supporto al settore ambientale per la valutazione dell’impatto sulla salute, nell’ambito della valutazione ambientale strategica e di quella ambientale, nonché dell’autorizzazione integrata ambientale.
Del menzionato Sistema di Prevenzione sono parte i Dipartimenti di prevenzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti del territorio di competenza, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l’Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute.
Il coordinamento delle iniziative e le modalità di interazione dei vari soggetti è affidato ad una Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della quale fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede; due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell’Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria; due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore; un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Non sono previsti gettoni o altri emolumenti comunque denominati.