In data 22 ottobre 2020 il Dipartimento per lo sport istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” (vedi allegato 1 accluso) emanato ai sensi DPCM del 17 maggio 2020 articolo 1 lettera f) ed aggiornato dall’articolo 1, comma 6 del DPCM del 13 ottobre 2020 e dall’articolo 1, comma 1, lettera d), punti 1 e 2 del DPCM del 18 ottobre 2020.

Il protocollo, relativamente alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche (escluse le piscine destinate ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale), detta le seguenti disposizioni :

a) Predisporre una informazione sulle misure di prevenzione che devono essere rispettate rigorosamente seguendo le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti . Il gestore dovrà provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.

b) Redigere e pianificare un programma delle attività in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette (per responsabilità individuale) al distanziamento interpersonale.

c) Prevedere l’accesso all’impianto solo tramite prenotazione e percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita con l’ organizzazione degli spazi e delle attività nelle aree spogliatoio e docce in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro .

d) Indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti che devono essere individuali.

e) Dotare la piscina di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’ igiene delle mani dei frequentatori / clienti / ospiti che devono essere posti in punti ben visibili all’entrata, nelle aree di frequente transito, nell’area solarium e in eventuali altre aree strategiche.

f) Assicurare un distanziamento tra i sistemi di ombreggio nelle aree solarium e verdi in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq, l’affollamento in vasca è da calcolare con un indice di 7 mq; regolamentare la disposizione delle attrezzature assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 1,5 m tra persone di diverso nucleo convivente.

g) Parametri da osservare rigorosamente in presenza di bagnanticloro attivo libero in vasca 1,0-1,5 mg / Icloro combinato 0,40 mg / I ; pH 6,5-7,5 ; frequenza non inferiore alle due ore.

8. Conferma di idoneità dell’acqua alla balneazione (parametri Tabella A, Allegato 1, Accordo Stato Regioni 16.07.2003; analisi ripetute mensilmente (durante apertura piscina al pubblico), salvo frequenze maggiori per necessità sopraggiunte o eventi occorsi in piscina.

h) E’ assolutamente vietato soffiarsi il nasourinare in acqua, quindi è obbligatorio indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.

i) Pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.; uso personale di oggetti e biancheria: l’accesso alla piscina solo con l’occorrente .

l) Raccomandata la sorveglianza dei bambini per distanziamento e norme igieniche.

m) Le vasche che non rispettano le indicazioni devono essere interdette all’uso .

Dovranno inoltre essere formulati riferimenti e misure relativi alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio e  prodotti documenti contenenti le misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di soggetti con disabilità per i quali è necessario prevedere dispositivi di protezione individuali  ed  eventuali ulteriori dispositivi igienici.

Quanto contenuto nel protocollo illustra le misure minime obbligatorie da adottare per il contenimento degli effetti della pandemia da CoViD-19 ; gli enti deputati potranno adottare misure più restrittive , nonché fornire indicazioni che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi. Il Protocollo deve essere applicato a chiunque si occupi di esercizio fisico benessere dell’individuo ed è da utilizzare per i controlli effettuati dagli organismi preposti; ferme restando le verifiche già messe in atto dai competenti organi di controllo, il Dipartimento per lo Sport promuove interventi e azioni di monitoraggio circa il rispetto delle misure contenute nel Protocollo e ne raccoglie gli esiti corredati da ogni altra informazione utile a tenere monitorato l’andamento della situazione epidemiologica nei siti sportivi. Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni previstepotrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuato dalle amministrazioni e autorità competenti (a titolo esemplificativo, la violazione da parte della persona fisica, articolo 1, comma 6, lettera f) del DPCM 13 ottobre 2020, l’inottemperanza all’obbligo, durante l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento, è punibile con una sanzione in misura ridotta (articolo 4 del DL 19/20) di € 280, 00 o € 560,00 in caso di recidiva.
Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal CoViD-19dovrà seguire tutte le indicazioni fornite dall’ASL di competenza, e comunque avvertire i clienti che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché procedere alla sanificazione della struttura, nella consapevolezza che, in attesa della sanificazione, il sito dovrà restare chiuso.