Il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 7 maggio 2021 , ha editato le “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” redatte ai sensi del Decreto-legge 22 aprile 2021 , n. 52; di fatto si tratta della riedizione del protocollo già dato alle stampe lo scorso 5 marzo 2021 sotto l’egida dello stesso Dipartimento per lo Sport, la Federazione Medico Sportiva Italiana, la SpA Sport e Salute, e il Comitato Italiano Paralimpico.

Nel nuovo documento vengono svolte Una serie di Interessanti Considerazioni Che spaziano Dalla Definizione di cosa Abbia un intendersi per centro di attività motoria in Quanto Luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva Fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce, un ciò che può definire organizzazione sportiva che pratica disciplina e attività dirette al benessere dell’individuo attraverso fisico.

L’ organizzazione che pratica le attività dirette al benessere dell’individuo attraverso le risorse fisiche, dovrà fornire ai propri operatori dettagliati informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate , nonché di specifici codici di condotta che devono essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori chiedendo di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni adottate per accedere al sito.

Le misure di contenimento del rischio proprio della struttura sportiva devono essere contestualizzate all’attività e all’organizzazione della medesima non trascurando il rischio di potenziale trasmissione del contagio epidemiologico dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente individuati dall’individuazione :

  • dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;
  • dei meccanismi di trasmissione del virus come riferimento per la letteratura scientifica nella consapevolezza che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
  • delle fonti di possibile controllo dell’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
  • della qualità della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori.

Una efficace gestione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione contenuta nelle Linee Guida in argomento, renderà il sito sportivo più sicuro anche agli occhi degli utenti.

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, fermo restando l’obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente, occorre riorganizzare le attività e le mansioni attribuite, limitare l’ingresso a un solo accompagnatore qualora l’attività motoria sia svolta da una persona di minore età o bisognosa di assistenza, determinare il rischio per area e organizzare un sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia degli stessi.

Nella definizione delle misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva è tenuta a osservare quanto contenuto nei protocolli elaborata dal CTS in data 15 maggio 2020 di cui all ‘allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020 ed eventuali successive integrazioni ; analogamente per le raccomandazioni dell’ISS a partire da quelle del 15 maggio 2020 e da quanto ne è conseguito.

Le Linee Guida contengono anche degli allegati che specificano la classificazione dei luoghi con presenza di operatori sportivi in ​​relazione al rischio specifico e alle conseguenti disposizioni, la classificazione delle attività sportive in relazione al rischio specifico, le misure di prevenzione e protezione, le disposizioni per la pratica di attività sportiva all’aperto, le disposizioni per la pratica di attività sportiva all’interno di luoghi chiusi, le disposizioni per le piscine pubbliche e private.

Il contenuto di quest’ultimo allegato è di fatto interamente con quanto pubblicato lo scorso 5 marzo 2021.