Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto ha prodotto, ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021 numero 52 e del Decreto Legge 23 luglio 2021 numero 105, le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” che si articola in dieci tematiche di interesse e sette allegati di misure e disposizioni secifiche.

Il Protocollo riprende i contenuti delle linee guida emanate nel periodo di emergenza e contiene  gli elementi più rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle diverse organizzazioni sportive e introduce, laddove ritenuto, ulteriori misure per rendere ancor più efficaci le regole già in vigore.

Gli aggiornamenti formulati sono stati introdotti con attenzione all’andamento della curva epidemiologica e all’evoluzione delle misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus e riguardano la prosecuzione delle attività sportive e di esercizio fisico alle quali devono attenersi i  gestori di siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o chiunque ne abbia la responsabilità.

Ovviamente le indicazioni sono connesse all’emergenza epidemiologica e quanto esposto potrà essere ulteriormente varato dalle rispettive organizzazioni nazionali riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.

Il richiamato Decreto Legge 105/2021 convertito il Legge 87/2021, ha disposto che dal 6 agosto  l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, sia riservato esclusivamente alle persone in possesso della Certificazione Verde.

Viene infine precisato che il documento aggiorna le linee guida del 1° giugno 2021 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, evoluzione delle precedenti linee guida del 22 ottobre 2020 e del 5 marzo 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico-Scientifico, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana “FMSI”.

Tutto quanto affermato delinea chiaramente la valorizzazione ce vene attribuita all’attività sportiva e quanto da essa derivato, omettendo per scelta o per altre considerazioni, quanto non è assimilabile alla terminologia sportiva; per maggiore chiarezza è doveroso precisare che l’attività sportiva è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) dai medesimi tesserati, mentre l’attività ludico-amatoriale e di svago è invece svolta in autonomia, in modalità privatistica ancorchè organizzata e disciplinata, generalmente senza tesseramento o, comunque, qualificata come amatoriale.

Le medesime Linee Guida evidenziando altresì alcune definizioni da attribuire per qualificare quanto sopra sommariamente rappresentato:

– “operatore sportivo” è attribuito a chi pratica l’attività e a chi è autorizzato a permanere nell’impianto sportivo con un ruolo operativo includendo professionisti con lauree o corsi di studio in Scienze Motorie e Sportive o Diploma ISEF;

– “sito sportivo” è il luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, fornito di attrezzi, di spogliatoi, di impianti igienici e docce o dell’insieme di spazi e servizi accessori;

– “centri di attività motoria” destinati allo svolgimento di attività fisica e sportiva fornito di attrezzi, di spogliatoi, di impianti igienici e docce o dell’insieme di spazi e servizi accessori, con coordinamento, direzione, gestione delle attività svolta da titolare di laurea o corso di studio in scienze motorie o in Management dello sport o diploma ISEF; le indicazioni valgono anche per le cosiddette “palestre della salute” o centri analoghi, utilizzati per attività post riabilitativa o connesse, programmi di esercizio fisico prescritti sanitariamente anche per contrastare gli effetti negativi della sedentarietà;

– “organizzazioni sportive” si intendono come tali gli aggregati associativi sportivi o, in assenza di affiliazione, l’organizzazione che pratica discipline sportive di competenza degli organismi sportivi riconosciuti.

Le Linee Guida proseguono poi nell’evidenziazione della primaria preoccupazione esplicitata in modo inequivoco nel punto dedicato a “Salute, sicurezza e valutazione del rischio sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all’ambiente sportivo” che richiama il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, e le successive “Misure di prevenzione e protezione”; in quest’ultimo paragrafo viene, tra l’altro, nuovamente ribadito che una efficace gestione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione contenute nel documento, renderà il sito sportivo maggiormente sicuro.

Se ancora si manifestassero incertezze circa l’orientamento prettamente sportivo delle Linee Guida, le stesse verrebbero ulteriormente confermate dall’obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente e con l’organizzazione di sistemi di pulizia e sanificazione da effettuare nel rispetto delle indicazioni delle organizzazioni sportive di riferimento.

Viene altresì chiarito che l’accesso alle strutture e la loro frequenza in compresenza deve essere tale, in qualsiasi momento, da assicurare il rispetto delle regole e dei sottonotati parametri:

– le strutture con attuale capienza contemporanea nelle aree di allenamento inferiore a 50 persone, permangono i soli obblighi del tracciamento, della prenotazione e registrazione della lezione e i divieti  di assembramento in tutte le aree del sito sportivo;

– il numero di persone in contemporanea all’interno della struttura, compreso il personale che in quel momento presta servizio, deve essere determinato in 12m2 per persona, calcolando i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura.

attività e corsi di gruppo, considerando l’ampiezza dell’ambiente in cui vengono svolti, possono essere eserciti all’interno di uno spazio massimo di 5m2 per partecipante.

Nell’esposizione dei contenuti delle Linee Guida viene poi riservato uno spazio significativo alle tematiche dell’informazione e delle pratiche di igiene che riprendono le ben note linee comportamentali introdotte per il contrasto agli effetti diffusivi del Coronavirus e aggiornate nel tempo con l’evolversi della situazione; merita una citazione, all’interno della tematica trattata, il concetto introduttivo dell’argomento che, rinviando ai concetti specifici della disciplina sportiva di riferimento, sottolinea che la figura di riferimento sull’argomento è l’operatore sportivo.

Nell’elencazione delle singole indicazioni comportamentali di igiene, viene precisato che gli operatori del centro sportivo dovranno evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli da portare da casa e che il Gestore del sito sportivo potrà disporre il divieto di accesso alle docce, invitando gli atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per l’allenamento, accertandosi di controllare che gli atleti rispettino le norme di prevenzione dal rischio di contagio.

Un intero paragrafo il Protocollo lo dedica ad illustrare le misure utili al contenimento degli effetti pandemici che gli enti riconosciuti a livello nazionale potranno ulteriormente restringere; analogamente anche per qualsiasi altra organizzazione che si occupa di benessere, comprese le cosiddette “Palestre della salute” o di altri interventi che stimolano la motricità per bambini, anziani, persone con disabilità, persone in fase post riabilitazione o soggetti con patologie, anche croniche, non trasmissibili.

La parte descrittiva conclusiva delle Linee Guida è dedicata alle modalità di verifica, controllo e monitoraggio delle misure all’applicazione delle sanzioni dovute al mancato rispetto delle misure previste e ai comportamenti connessi con gli interventi da espletare in caso di individuazione di un caso di CoViD-19.

Segue quindi la pubblicazione degli allegati esplicativi di taluni elementi che sono stati parte o dettagli delle descrizioni esposte nel testo descrittivo.

Allegato 1 – Classificazione dei luoghi con presenza di operatori sportivi in relazione al rischio specifico e relative disposizioni.

L’intero impianto è suddiviso in zone, identificate anche come tipologia fisica, all’interno delle quali i fruitori transitano o sostano; vengono esplicitate le possibili condizioni e le disposizioni da osservare.

Allegato 2 – Misure di prevenzione da adottare obbligatoriamente all’interno del sito affinchè lo sport possa continuare in sicurezza.

Contiene le istruzioni grafiche di dettaglio per le singole discipline emanate dalle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di promozione Sportiva di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.

Allegato 3 – Classificazione delle attività sportive in relazione al rischio specifico ed esempi pratici.

La tabella che compone l’allegato 3, propone di classificare le attività di pratica sportiva in classi di rischio progressivamente crescente, sulla base del numero di soggetti coinvolti, sulla loro tipologia di interazione e sull’ambiente nel quale si svolgono.

La classe di rischio è definita dalla tipologia di disciplina sportiva, dal luogo e dal come vengono svolte; l’interazione fra soggetti è generale ed è indifferente dal ruolo di attività in cui sono impegnati (atleti normodotati, paratleti, assistenti, preparatori atletici, allenatori, …).

Allegato 4 – Misure di prevenzione e protezione.

Il coacervo delle misure di prevenzione e protezione è distinti per tipologie e descritto come tipo di azione che vene poi meglio esplicitata dettagliando anche le singole attività comportamentali; la tabella si completa con l’esplicitazione degli obiettivi che si intendono conseguire con ciascuna misura introdotta e singola azione intrapresa.

Allegato 5 – Disposizioni per la pratica di attività sportiva all’aperto.

L’ampio ventaglio di informazioni fornite in questo allegato si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, di contatto e di squadra da svolgersi all’aperto (in centri/circoli/impianti sportivi e anche non sportivi), ove consentite dalla norma; viene raccomandato sempre il rispetto della distanza di almeno un metro anche nei contesti precedenti o successivi alla gara (foto, premiazioni o simili) evitando contatti non necessari alla pratica sportiva strettamente intesa in sport di squadra (momenti di festeggiamento durante la competizione).

Allegato 6 – Disposizioni per le piscine pubbliche e private.

I contenuti dell’allegato si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche con esclusione di quelle destinate ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, facendo derivare il tutto da protocolli attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.

Essendo la tematica di rilievo per gli impianti di particolare interesse della categoria laddove l’attività sportiva non viene praticata nelle forme organizzate come esplicitate in precedenza, il dettaglio dei contenuti dell’Allegato sarà sviluppato separatamente (e sarà integrato con quanto di eventuale interesse contenuto nel successivo Allegato 7).

Allegato 7 – Disposizioni per la pratica di attività sportiva all’interno di luoghi chiusi.

Oggetto dell’approfondimento sono le attività sportive praticate al chiuso anche localizzate l’interno di centri/circoli sportivi con accesso riservato alle persone in possesso di una delle Certificazioni Verdi previste dalla vigente normativa che si applicano alle attività sportiva di base e motoria.