La Commissione Europea, per l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/1148 ha adottato specifiche Linee guida destinate agli Stati membri, suddivise in due parti di cui la seconda riguarda gli operatori e i mercati online.
Gli operatori economici sono tenuti a verificare che il potenziale cliente sia autorizzato ad acquistare i precursori esplosivi soggetti a restrizioni destinati a essere detenuti, usati, messi a disposizione di un privato dopo la verifica della necessaria licenza rilasciata dall’autorità competente individuata dallo Stato; attualmente l’Italia ha in corso i necessari confronti tra le realtà istituzionali coinvolte per la definizione e l’individuazione di tali autorità competenti (come ha fatto sapere il Ministero della Salute a tal fine coinvolto da Assopiscine).
Un operatore economico può mettere a disposizione di un utilizzatore professionale i precursori regolamentati solamente dopo la verifica che il potenziale cliente sia effettivamente un utilizzatore con le dovute caratteristiche.
Per le vendite, l’operatore deve verificare il documento d’identità del cliente che, se persona giuridica, deve riguardare anche l’autorizzazione a rappresentare il medesimo.
Per agevolare eventuali indagini, ispezioni e richieste delle Autorità preposte, gli operatori economici sono tenuti a registrare ogni transazione, conservando le informazioni per 18 mesi dalla data della medesima.
Gli operatori che sono tenuti a registrare il nome che figura sul documento attestante l’identità e sulla licenza nonchè i relativi numeri degli acquirenti, devono altresì registrare il quantitativo del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni; pur non dovendo conservare copia della licenza, ciò può essere fatto in conformità alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.La registrazione consente altresì all’operatore economico di accertare se il detentore della licenza stia superando la quantità massima di precursori esplosivi che è autorizzato a detenere, oppure se vi sia qualcosa di sospetto nella combinazione degli acquisti; può essere tale l’effettuazione di acquisti effettuati in tempi ravvicinati che, nell’insieme, superano la quantità massima di precursori che è autorizzato a detenere.
Nel caso di vendita a distanza viene raccomandato agli operatori economici di chiedere al cliente la copia scannerizzata della licenza e del documento di identità, per verificarli prima della consegna dei prodotti; l’identità può anche essere verificata di persona al momento della consegna.
La responsabilità della verifica è dell’operatore economico anche se chi effettua il servizio di consegna è altra persona che è incaricata altresì della verifica dei documenti e delle registrazioni.
Un privato non è autorizzato ad acquistare i precursori in questione solo dichiarando di essere un utilizzatore professionale o un operatore economico; chi effettua la transazione è sempre tenuto a verificare la condizione dell’utilizzatore.
È necessario che eventuali transazioni sospette siano rapidamente individuate dagli operatori economici, utilizzando procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate, per ridurre il tempo tra la transazione sospetta e l’impiego di un esplosivo artigianale; per individuare attività sospette è fondamentale conoscere possibili indicatori da approfondire con appositi criteri da rivolgere sia agli operatori economici che ai mercati online, quali le procedure di ricerca che utilizzano parole chiave collegate ai nomi dei precursori di esplosivi disciplinati.
Tali procedure potrebbero tenere conto degli acquisti relativi a una combinazione di precursori e sostanze che possono essere impiegate per realizzare esplosivi, oppure considerare gli acquisti frequentemente ripetuti dallo stesso cliente, associando alcune informazioni sul medesimo.
Nell’elaborare e applicare dette procedure, gli operatori economici e i mercati online devono sempre assicurare il rispetto dei diritti degli interessati e la normativa applicabile.
Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali devono segnalare sparizioni e furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati al punto di contatto nazionale, entro 24 ore dal rilevamento; analogamente per i privati che hanno acquistato precursori con una licenza; la significatività dipende da contesto e quantitativo sottratto, sapendo che anche con piccoli quantitativi di precursori si possono fabbricare esplosivi potenzialmente letali e ciò determina la necessità di introdurre registri che dettagliano gli acquisti, le vendite e lo stoccaggio di precursori di esplosivi disciplinati e miscele, verificandone periodicamente i quantitativi.
Un ulteriore indirizzo da osservare è la compilazione della domanda di licenza che deve esplicitare le misure adottate per garantire un immagazzinamento dei prodotti in condizioni di sicurezza esercitando un controllo su chi ha accesso al locale adeguatamente protetto e illuminato, collocando il prodotto in una stanza chiusa con dispositivi di bloccaggio su porta e finestre e all’interno un armadio anch’esso chiuso a chiave; ulteriori attenzioni potrebbero essere l’installazione di un sistema di allarme antintrusione o un sistema di videosorveglianza.
Gli utilizzatori professionali e gli operatori economici sono tenuti ad analoghi comportamenti per la loro area di immagazzinamento valorizzando anche le modalità di accesso ai loro locali da parte di altre persone (visitatori e contraenti) precisandole con regole scritte e registrando i visitatori.
Anche se lo smistamento dei prodotti chimici avviene di norma dopo la vendita, le società devono essere consapevoli delle possibilità di dirottamento o di furto dai loro siti e prendere misure adeguate per proteggere dal furto i loro locali.
Sono esposte a tale rischio le società che operano lungo tutta la catena di approvvigionamento (fabbricanti, distributori, prestatori di servizi logistici, clienti).
Diverse sono le misure che gli operatori economici e gli utilizzatori professionali potrebbero prendere in considerazione, quali elementi ulteriormente aggiuntivi, per rendere più sicura la fruizione della loro area di immagazzinamento anche limitandone o circoscrivendone l’accesso.
Gli operatori economici sono anche vincolati, come previsto da specifici atti legislativi in materia di sicurezza, alla vigilanza in tal senso qualora detengono sostanze pericolose nei loro ambienti; è quindi da raccomandare iniziative che combinino le misure di sicurezza e quelle di prevenzione in un unico piano integrato.