Il Ministero dell’Interno, con propria circolare numero 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021 indirizzata ai signori Prefetti e Commissari del Governo riguardanti la verifica in materia di certificazioni verdi; tale verifica è stata originariamente disciplinata dall’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 attuativo dell’articolo 9 e 9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52.
Il ricorso alla certificazione verde è diventato operativo lo scorso 6 agosto e ha determinato l’esigenza di chiarimenti che prevedono due diverse e successive fasi: la prima riguarda la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta; la seconda si occupa della dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità che deve avvenire solamente “a richiesta dei verificatori” individuati “nei pubblici ufficiali nel! ‘esercizio delle relative funzioni”.
Altre categorie di persone addetti a tale forma di verifica, sono il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, con divieto di utilizzo di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coercizione fisica; trattandosi, inoltre, di personale inserito in apposito elenco tenuto dalle Prefetture, viene chiesto di effettuare al riguardo verifiche anche saltuarie circa il reale possesso dei requisiti soggettivi chiesti.
Le disposizioni sono da riferirsi anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso e che, pertanto, la certificazione verde non è chiesta se i servizi sono erogati all’aperto, nonché per il consumo al banco; rimangono confermate le ordinarie disposizioni anti CoViD-19 riguardanti il distanziamento interpersonale.
Viene inoltre precisato che la verifica dell’identità della persona in possesso della Certificazione Verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della medesima che si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme tipo la manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione e dovrà essere effettuata con la dovuta discrezione; l’avventore è tenuto ad esibire il documento di identità ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali (forze di polizia e personale di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza).
In caso di avvenuto accertamento della mancata corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario è prevista l’applicazione della sanzione a carico del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.
Relativamente agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla disposizione anche i cosiddetti “steward”, ossia coloro che risultano iscritti negli appositi elenchi per i servizi ausiliari tenuti dai Questori; potrà essere fatto ricorso a costoro anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche,da parte delle società sportive titolari a vario titolo; da precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Il ricorso alle Certificazioni Verdi corrisponde all’esigenza di consentire l’accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio; ne consegue l’assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica.