Condividiamo la circolare fornita dallo studio Botturi Ventura – commercialisti di Assopiscine – in merito all’applicazione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica:

Con il recente provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, ha modificato i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020. Nello specifico:

  • a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);
  • dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento approvato di recente.

In particolare, il provvedimento n. 166579/2020 aggiorna nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche le date di fine validità per taluni codici e modifica la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Le novità contenute nelle nuove specifiche tecniche

Andiamo quindi a ripercorrere le importanti novità recate dal provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, i cui termini di applicazione sono stati di recente prorogati, che ha introdotto nuove specifiche tecniche (versione 6.0) riguardanti la fattura elettronica, che consentiranno di gestire con un’unica modalità del tutto digitalizzata l’intero flusso delle fatture sia nazionali che estere, creando le basi per il superamento dell’esterometro nonché agevolare la formazione della c.d. dichiarazione Iva annuale precompilata.

Novità che avrebbero dovuto trovare applicazione facoltativa già dallo scorso 4 maggio 2020 e obbligatoria dal 1° ottobre 2020, ma che sono state ulteriormente prorogate dal recente provvedimento dello scorso 20 aprile.

Le novità in tema di FE

  • proroga adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche: con il recente provvedimento prot. n. 185115/2020 del 4 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020 il precedente termine del 4 maggio 2020, concedendo fino a tale data la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi partite Iva o consumatori finali, di dare la propria adesione;
  • consultazione fatture dalla propria area personale riservata: dal 1° marzo i consumatori privati finali che hanno aderito al servizio possono già consultare le fatture nella propria area personale;
  • dati del bollo: viene eliminato l’obbligo di compilazione del campo relativo all’importo del bollo, poiché per le fatture è sempre uguale a 2 euro;
  • gestione più attenta delle diverse voci fiscali e previdenziali: tra cui tra l’altro, i contributi Inps, Enasarco e Enpam;
  • estensione arrotondamento: 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni;
  • nuovi codici di errore che determinano lo scarto delle fatture non conformi.

Entrando più nel merito delle specifiche tecniche andiamo ora ad evidenziare, in forma di rappresentazione schematica, le novità che hanno riguardato il formato Xml della fattura elettronica, in particolare con riferimento a:

  • “tipodocumento” (codice TD)
  • “natura” (codice N).

Tipo documento (TD)

Autofatture
Introdotto un nuovo codice TD27 per fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. Il codice permette di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dallo SdI delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. L’indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l’autofattura, quando ricevuta dal SdI, sia inserita tra le fatture in acquisto.

Fatture differite
Introdotti nuovi codici:
– TD24 per la fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio;
– TD25 per la fattura differita per triangolari interne

Reverse charge interno
Introdotto codice TD16 per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente allo SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno (ad esempio pulizie di edifici o subappalti)

Reverse charge o autofattura estera ovvero inversione contabile
Distinzione tra tipologia di operazioni funzionali alla eliminazione dell’esterometro:
– TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
– TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
– TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni;
– TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture;
– TD21: autofattura per splafonamento

Altri codici
Introdotti specifici codici, tra cui quelli per gestire le operazioni da deposito Iva:
– TD22: estrazione beni da deposito Iva;
– TD23: estrazione beni da deposito Iva con versamento dell’Iva;
– TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni

Natura (N)

N2
Viene introdotta una distinzione in 3 ulteriori sotto codici (N2; N2.1; N2.2) allo scopo di differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette.

N3
Vengono dettagliate, accanto al codice generico, in 6 sotto codici le diverse fattispecie di operazioni non imponibili:
– N3: generico;
– N3.1: esportazioni;
– N3.2: cessioni intracomunitarie;
– N3.3: cessioni verso San Marino;
– N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
– N3.5: cessioni non imponibili con lettere d’intento;
– N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N6
Vengono istituiti, accanto al codice generico, 9 codici specifici riguardanti le operazioni ad inversione contabile:
– N6: generico;
– N6.1: cessione di rottami e altri materiali di recupero;
– N6.2: cessione di oro e argento puro;
– N6.3: subappalto nel settore edile;
– N6.4: cessione di fabbricati;
– N6.5: cessione telefoni cellulari;
– N6.6: cessione di prodotti elettronici;
– N6.7: prestazioni comparto edile e settori connessi;
– N6.8: operazioni settore energetico;
– N6.9: altri casi