CIRCOLARE NUMERO 22 DELL’INAIL
In data 20 maggio INAIL ha emanato una circolare ad oggetto “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti.” Che si ritiene utile ed opportuno segnalare per quanto di eventuale specifico interesse aziendale.
Dopo aver riepilogato il quadro normativo in essere e aver acquisito il parete del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce chiarimenti su alcune problematiche emerse in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.
La circolare informa che le infezioni da agenti biologici, se contratte in occasione di lavoro sono tutelate quali infortuni sul lavoro e ciò anche se la situazione è eccezionale; precisa altresì che trattasi di principi vigenti da numerosi decenni.
La norma cui ci si riferisce dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con la conseguente astensione dal lavoro.
Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese; ciò in quanto ritenuti fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.
La circolare chiarisce poi che la semplice presunzione della contaminazione in ambiente di lavoro ammette sempre la prova contraria e presuppone l’accertamento rigoroso di fatti e circostanze che il contagio possa essere avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).
L’origine professionale del contagio, si basa su una ragionevole probabilità ed è avulso da valutazioni di imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro.
Viene altresì precisato che la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “l’articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.”; la responsabilità del Datore di Lavoro è quindi ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali.
Qui sotto vi è allegata la circolare: