L’Italia, con il Decreto Legge assunto in Consiglio dei Ministri il 5 gennaio a Palazzo Chigi, introduce l’obbligo vaccinale per coloro che hanno più di cinquanta anni di età; un passaggio importante, inedito in Europa, che sancisce una evoluzione nella strategia comportamentale del Governo.
Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.
Appena il Decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, scatterà l’obbligo del vaccino fino al 15 giugno per tutti coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età o lo compiranno entro tale data, con la sola esenzione per coloro che hanno un certificato sanitario che li manleva da detto obbligo; chi è invece guarito dal CoViD-19, dovrà vaccinarsi obbligatoriamente dopo sei mesi.
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Con il Decreto in questione l’obbligo della Certificazione Verde ordinaria viene esteso a coloro che accedono ai servizi alla persona nonchè a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Relativamente all’obbligo vaccinale, a partire dal 15 febbraio, le persone che hanno compiuto cinquant’anni potranno andare al lavoro solamente se in possesso del Certificato Verde rafforzato che si ottiene con il ciclo vaccinale completo o con la guarigione dall’infezione da CoViD; non basterà più il solo tampone negativo.
L’obbligo vale per tutti (nel pubblico e nel privato, compresa la categoria dei magistrati e le varie professioni appartenenti all’ambito giudiziario) ed è riferito a tutti i residenti in Italia anche se cittadini europei e stranieri.
I lavoratori senza tale tipo di certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022; per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Le uniche esenzioni sono riservate a coloro per i quali sussiste un pericolo per la salute, attestato dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, accertato sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate.
Le persone che non possono fare il vaccino potrebbero essere destinate ad una mansione lavorativa differente in modo da evitare il rischio di diffusione del CoViD e non subiranno la decurtazione della retribuzione.
Per coloro che non rispettano la normativa e si trovano in azienda o in ufficio senza avere la certificazione verde idonea, la sanzione amministrativa prevede l’erogazione di una sanzione pecuniaria pari ad una somma che varia da € 600,00 a € 1.500,00 oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore; la sanzione è irrogata dal Prefetto competente.
Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il dipendente per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili sino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro; ovviamente il dipendente non percepirà più lo stipendio; tutte le imprese potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti del lasciapassare vaccinale.