Lo scorso 31 marzo, come è risaputo, è stata decretata la cessazione dello stato di emergenza per motivi sanitari dovuto al CoViD-19.
Il Ministero della Salute, che è subentrato nella gestione delle problematiche correlate al virus, attraverso proprie ordinanze, ha recentemente sancito una serie di azioni di ulteriore mitigazione delle restrizioni in vigore.
Facendo seguito a quanto previsto dal Decreto Legge del 24 marzo 2022 numero 24 come convertito nella Legge 19 maggio 2022 numero 52, che prevedeva la cessazione dell’obbligo di esibire la Certificazione Verde per l’accesso del pubblico a piscine, centri natatori e realtà analoghe al chiuso e per accedere agli spogliatoi e alle docce, il provvedimento ministeriale del 28 aprile ha disposto la cessazione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la partecipazione a eventi e competizioni al chiuso.
Tuttavia viene ancora suggerito di adottare alcune misure precauzionali quali:
– il rispetto del distanziamento interpersonale al chiuso compresi gli spogliatoi;
– l’igienizzazione frequente delle mani;
– l’igienizzazione delle superfici delle aree comuni e di quelle toccate con maggiore frequenza;
– l’aerazione degli ambienti chiusi rafforzando il ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati.
Completano il quadro di attenzione il mantenimento del distanziamento in vasca mantenendo una superficie di riferimento per persona in linea (se non uguale) con quello indicato dalle linee guida emanate al riguardo, continuando altresì a porre attenzione anche ai valori di disinfezione e pH indicati nelle già richiamate linee guida.
Tutto ciò in relazione al fatto che dispositivi governativi che riprendono detti elementi per confermare o abrogare i medesimi, non sono stati ad oggi assunti e che pertanto persistono le indicazioni contenute nel coacervo delle Linee Guida emanate dal Sottosegretariato per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 6 agosto, il 4 ottobre e il 3 dicembre 2021 e il 10 gennaio 2022.
Relativamente agli spazi all’aperto destinati all’ombreggio, i medesimi potrebbero essere rivisti mantenendo adeguati distanziamenti di sicurezza.
Per opportuna memoria e le conseguenti valutazioni, si fornisce l’unito riepilogo:
– attrezzature presenti nelle aree di stazionamento e solarium da disporre in modo da assicurare distanze interpersonali di 1 metro tra persone non appartenenti al medesimo nucleo familiare o conviventi;
– limite del parametro di cloro attivo libero in vasca con presenza di bagnanti, compreso tra 1,0 e 1,5 mg/l;
– limite del parametro di cloro combinato in presenza di bagnanti, minore o uguale a 0,40 mg/l;
– valore dell’acidità dell’acqua in vasca (pH) in presenza di bagnanti, compreso tra 6,5 e 7,5;
– frequenza dei controlli da effettuare da determinare in relazione all’efficienza degli impianti (in tempo di CoViD la temporalità era prevista ogni due ore).