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Regione Piemonte – Costruzione piscina privata in edificio residenziale

AssoPiscine 23 aprile 2020, 4:30
Domanda estesa:
Trattasi di una piscina privata da realizzarsi a pertinenza di un edificio residenziale bifamiliare – ossia suddivisa in due unità abitative – in capo ad un unico proprietario: la costruzione (esistente) e la piscina (da realizzarsi) sono ubicate sul territorio piemontese. Anche ai sensi della prevalente giurisprudenza (basata sulla normativa urbanistica nazionale - DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lett. E.6) e comunale (norme di attuazione del PRG) l'intervento si configurerebbe quale piscina “pertinenziale”, in quanto caratterizzata da un volume inferiore al 20 % del fabbricato da asservire. Da una prima verifica della normativa regionale in materia non esiste una specifica normativa regionale utile a stabilire le caratteristiche e le prescrizioni progettuali relative alle piscine private al servizio di un edificio residenziale. Le uniche fonti normative che ho rintracciato sono: l’Accordo Stato - Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n.51 del 3 marzo 2003); la “disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’Accordo di cui sopra Approvato dal Coordinamento Interregionale Prevenzione nella seduta del 22 giugno 2004. In quest’ultimo atto è stato definito che: 1.7 – Si intende per “condominio”: edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal TITOLO SETTIMO, CAPO II del Codice Civile. ….Omissis…. 1.7.1 - È assimilato a “condominio” l’edificio o complesso residenziale costituito da più di quattro unità abitative ancorché appartenente ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso); ….Omissis…. 1.9 – Si intende per “singola abitazione”: l’edificio residenziale costituito da un’unica unità abitativa. 1.9.1 - È assimilato a “singola abitazione” l’edificio residenziale fino a quattro unità abitative appartenente ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso). ….Omissis…. 3.2 - Sono escluse dall’applicazione della legge le piscine costituenti pertinenza di singole abitazioni. Al punto 2.1.2 sono definite, tra l’altro, le piscine di “CATEGORIA B”, quali “piscine facenti parte di condomìni e destinate esclusivamente all’uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti." In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi: Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative. Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative. Al punto 4 bis.1 è poi sancito che “Ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine devono essere individuate, ai sensi dell’Accordo, le seguenti figure: a) assistente bagnanti b) addetto agli impianti tecnologici. Tali premesse per domandare conferma rispetto alla corretta interpretazione della norma, in ordine alla classificazione della tipologia di piscina sopra descritta e alle conseguenti prescrizioni: in considerazione del fatto che la piscina da realizzare diverrà pertinenza di una costruzione bifamiliare di proprietà di un unico soggetto, le prescrizioni del predetto accordo del 22 giugno 2004 (tra cui l’obbligo di nomina dell’assistente bagnanti) non dovrebbero trovare applicazione in quanto il caso rientra nella fattispecie prevista dai punti: 1.9.1 - È assimilato a “singola abitazione” l’edificio residenziale fino a quattro unità abitative appartenente ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso; 3.2 - Sono escluse dall’applicazione della legge le piscine costituenti pertinenza di singole abitazioni. L’edificio rispetto al quale la piscina diverrà pertinenza, non rientra neanche nelle fattispecie del cosiddetto “condominio minimo” (disciplinato dal Codice Civile) in quanto risulta di proprietà di un solo soggetto: pertanto, a mio avviso risulta altresì esclusa l’applicazione del punto 1.7 (Si intende per “condominio”: edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal TITOLO SETTIMO, CAPO II del Codice Civile.) Oltre alla conferma di quanto sopra dedotto, chiedo quali altre normative ai fini della sicurezza risultino applicabili alla progettazione (dimensione, profondità e forma della vasca, scalette per la discesa in acqua e la risalita dalla vasca), alla realizzazione e alla gestione della piscina in oggetto. Ho letto che le scelte tecniche (prioritariamente di natura impiantistica) per le piscine private sono normate dalla UNI EN 16582 e UNI EN 16713.

Nel confermare la coerenza di quanto sopra esposto, corre l’obbligo...



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