Con il Decreto Legge n. 152/2021, convertito in Legge il 29 dicembre 2021 con atto numero 233 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” sono state introdotte due nuove misure a favore delle imprese del settore turistico finalizzate ad aumentare la qualità dell’ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione e all’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive.
In particolare per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 sono previsti a favore delle imprese turistiche: un credito d’imposta ed un contributo a fondo perduto.
Per parte sua il Ministero del Turismo, ha definito, con avviso pubblico, le modalità applicative per usufruire degli incentivi e, successivamente, l’elenco delle spese ammissibili.
Possono beneficiare delle agevolazioni le attività:
- alberghiere, agrituristiche, ricettive svolte all’aria aperta,
- le imprese turistiche, ricreative, fieristiche e congressuali, balneari, termali, portuali turistiche
- parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.
Gli interventi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta, sono quelli di:
- incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia e installazione dei cosiddetti manufatti leggeri, purché funzionali all’incremento dell’efficienza energetica delle strutture e alla riqualificazione antisismica;
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; spese per la digitalizzazione.
I lavori, da avviare entro sei mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data, eseguiti nel rispetto dei principi della progettazione prevista dalla convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità e conformi alla comunicazione della commissione UE relativa alla prevenzione dai possibili danni ambientali.
Il credito d’imposta può raggiungere l’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi agevolabili assolvendo a precise condizioni.
Per prevenire l’utilizzo del bonus in misura superiore all’importo concesso, il Ministero del Turismo trasmette all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle agevolazioni concesse unitamente a quello del contributo a fondo perduto.
Se quest’ultimo non è superiore al 50% delle spese sostenute, viene concesso per un massimo di 40.000 euro, aumentabile a determinate condizioni, anche cumulativamente, sino ad un limite massimo di 100.000 euro.
Il cumulo delle due misure è ammesso a condizione che, considerata anche la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non venga superato l’ammontare dei costi sostenuti.
Entrambi gli incentivi, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.