Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto ha prodotto, ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021 numero 52 e del Decreto Legge 23 luglio 2021 numero 105, le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” che riprende i contenuti delle linee guida emanate nel periodo di emergenza; al suo interno assumono importanza l’Allegato 6 – Disposizioni per le piscine pubbliche e private e parte dell’Allegato 7 – Disposizioni per la pratica di attività all’interno di luoghi chiusi.

Quanto di interesse si applica alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche con esclusione di quelle destinate ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, facendo derivare il tutto da protocolli attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto.

Per onestà intellettuale deve essere fatto presente che, relativamente agli usi speciali, la Conferenza delle Regioni ha adottato il 20 maggio 2021 specifiche Linee Guida mentre i protocolli attuativi emanati dalla FIN, non menzionano il coinvolgimento della Conferenza delle Regioni che ha competenza sulla tematica essendo materia condivisa come sancito dal Titolo costituzionale V° ed alle cui realtà che la compongono è demandato il compito dei controlli igienico, sanitari e amministrativi.

Premettendo che nelle piscine indoor l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle Certificazioni Verdi previste dalla normativa, è necessario vengano predisposte adeguate informazioni riguardanti le misure di prevenzione adottate che i frequentatori degli impianti piscina devono rispettare rigorosamente; garanti dei comportamenti sono gli istruttori e gli assistenti ai bagnanti.

L’informativa dovrà essere integrata con l’installazione di una opportuna segnaletica, implementando la divulgazione (verbale, visiva o acustica) delle informazioni riguardanti la complessiva sensibilizzazione dei frequentatori circa i comportamenti da assumere.

Le attività di impianto debbono essere pianificate per regolamentare i flussi, salvaguardare i percorsi, rispettando il distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione di chi non è soggetto al vincolo.

In un impianto piscina, particolare significato per la sicurezza la assume l’organizzazione degli spazi e delle attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, all’interno delle quali deve essere sempre assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro; in dette aree i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare.

L’intera area, compreso l’accesso e le vie di uscita, deve essere attrezzata con appositi erogatori idroalcolici e devono essere presenti contenitori dedicati per lo smaltimento di fazzolettini di carta, mascherine o altri materiali usati (ben sigillati) potenzialmente contaminati o contaminabili, indicando le modalità del sistema di raccolta.

Per le buone pratiche igieniche, negli spazi dovranno essere affisse le procedure informative comportamentali, le indicazioni circa le corrette modalità e i tempi di aerazione dei locali, nonché le specifiche attività di filtrazione dell’aria messe in atto nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività (purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol).

Gli indumenti e gli oggetti personali devono essere inseriti in una borsa personale, anche se depositati negli appositi armadietti il cui utilizzo promiscuo è vietato.

Come previsto per l’area spogliatoio, tutte le aree dell’impianto/struttura devono essere provviste di erogatori di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in modo da favorire l’igiene delle mani.

Le distanze tra i singoli punti di ombreggio posti nelle aree solarium e verdi, devono assicurare un distanziamento che assicuri una superficie di 10 m2 è altresì consentito l’utilizzo di eventuali attrezzature (sdraio, lettino) purchè permettano percorsi che garantiscano il distanziamento interpersonale di 1,5 m tra non familiari o conviventi, mentre la densità di affollamento in vasca deve osservare l’indice di 7 m2 di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio.

Ad assoluta tutela di coloro che balneano, prima di procedere all’utilizzo dell’acqua di vasca, la stessa dovrà ricevere conformità all’utilizzo previa effettuazione di analisi chimiche e microbiologiche dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 16 luglio 2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio, da ripetere mensilmente, nel corso dell’apertura al pubblico, salvo sopraggiunte necessità che si traducono in frequenze maggiori.

Al fine di ulteriormente valorizzare la protezione di coloro che balneano dall’infezione da coronavirus, è importante incentivare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua rispettandoli rigorosamente in in presenza di bagnanti, agendo sui limiti di parametro del cloro libero in vasca mantenendolo tra 1,0-1,5mg/I, il cloro combinato entro un valore minore o uguale a 0,40mg/I e il pH, che ne caratterizza il grado di neutralità è 6.5-7.5; la frequenza sul posto dei controlli non deve essere inferiore alle due ore, ciò a beneficio di tutte le persone presenti in vasca, alle quali è vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, e, ai bambini molto piccoli, è fatto obbligo indossare pannolini contenitivi.

Può apparire pleonastico, ma è comunque bene raccomandare al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igieniche e comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.

Va altresì ricordato che contribuiscono a mantenere l’igiene necessaria negli spazi comuni, la regolare e frequente pulizia e disinfezione degli spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti, …, e come già cennato in precedenza, il divieto di utilizzo promiscuo di oggetti e biancheria e l’accesso alla piscina munito del necessario.