Dal momento in cui sono state autorizzate le riaperture degli impianti piscina sull’intero territorio nazionale si sono innescate le più diverse considerazioni di tecniciesperticonsulenti legali circa le procedure da osservare e le modalità da applicare per rendere esecutive le indicazioni ricevute.
Fanno spesso parte di queste scelte comportamentali anche le indicazioni che vengono cercate e valorizzate attraverso indicazioni e suggerimenti informatici spesso espressi da fonti la cui autorevolezza è sostenuta da oggettivi dati di fatto e altre meno attendibili ma comunque sempre adeguatamente riflettute e sostenute da elementi giuridico normativi certi e riconosciuti.
Chi, a volte crea confusione o involontariamente contribuisce a distorcere le riflessioni espresse, sono le valutazioni personali che esprimiamo trasferendo in esse le nostre personali convinzioni piuttosto che le oggettive interpretazioni.
Tutto ha avuto inizio con il Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 – GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021), provvedimento entrato in vigore 23 aprile 2021, a decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli  e  linee guida  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri – Dipartimento dello sport,  sentita  la  Federazione  medico  sportiva italiana  (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.Il contesto normato lascia spazio a interpretazioni diversificate anche in ragione del fatto che, rispetto alle indicazioni cui ci si è riferiti nell’esercizio precedente, sono state modificate o si sono evolute; ne sono un esempio le piscine condominiali nelle quali emerge il ruolo del gestore.
Come è noto il Condominio, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., risponde dei danni nei confronti dei singoli condomini o terzi solo che sia provato il nesso causale tra il bene e l’evento dannoso, escludendo la condotta colposa del danneggiato.
Risulta evidente che, quando in un Condominio è presente una piscina condominiale, le responsabilità dell’Amministratore (quale rappresentante del condominio, ne è il responsabile delle parti comuni, definite dall’articolo 1117 c.c. e dal regolamento di condominio) sono numerose, in quanto, la piscina, oltre ad essere un luogo ricreativo e di svago è anche, però, un luogo potenzialmente pericoloso e può determinare, come si legge spesso nelle cronache, incidenti più o meno gravi (dalla banale, ma comunque potenzialmente grave, scivolata/caduta, ai rischi di batteri derivanti da fenomeni di insalubrità delle acque ecc.).
L’amministratore che intende attivare (anche su istanza dei Condomini) il funzionamento degli impianti condominiali dovrebbe chiedere agli stessi di appaltare la gestione degli stessi, proprio in considerazione delle tante incombenze previste (senza contare il rischio di responsabilità penale): la soluzione migliore pare essere quella di affidare la gestione degli impianti a terzi.
In tal caso ogni responsabilità per i danni conseguenti all’uso delle strutture si trasferirebbe in capo al gestore che risponderebbe, sia nei confronti del danneggiato a titolo di responsabilità extracontrattuale, sia nei confronti del condominio a titolo di responsabilità contrattuale.
Il Dipartimento dello Sport ha introdotto le nuove “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, contenenti le nuove disposizioni per le piscine pubbliche e private.
Il Protocollo attuativo riprende i contenuti delle Linee-Guida per l’attività motoria in genere, ad iniziare da quanto è stato previsto dall’art. 1, lettera f) del DPCM del 17.05.2020 fino ai più recenti provvedimenti emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia, con particolare riferimento al DPCM del 2 marzo 2021.
A tali indicazioni specifiche si devono attenere tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, piscine anche condominiali, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.
L’accesso alle strutture deve essere tale da evitare il rischio di assembramenti il mancato rispetto delle misure di distanziamento ed evidenzia l’opportunità del contingentamento del numero di persone che accedono all’area della piscina; sempre vincolante è il tracciamento degli accessi di cui all’anagrafe condominiale che i Condomini dovranno contribuire a tenere aggiornati, comunicando ogni variazione all’Amministratore (soprattutto in caso di affitti brevi).
Deve opportunamente essere rilevata la temperatura corporea dei frequentatori (inferiore ai 37,5 °C) e accertato che i fruitori della parte comune indossino correttamente (copertura bocca e naso) la mascherina protettiva delle vie respiratorie; chi non possiede i requisiti ha l’accesso interdetto da effettuare attraverso percorsi di ingresso e di uscita differenziati.
Per continuare ad assicurare le precauzioni di sicurezza necessarie in piscina, sarà bene ricordare che le stesse sono sostanzialmente quelle del 2020 che prevedono, per quanto possibile, di arrivare nello spazio condominale della piscina già vestiti in modo tale da limitare cambi di indumenti che, in ogni caso, unitamente agli oggetti personali, debbono essere posti all’interno di borse individuali, che escludono l’uso promiscuo di armadi di deposito; i frequentatori le aree condominiali di interesse, dovranno essere informati dell’obbligatorietà di gettare subito, in appositi contenitori dedicati, i fazzolettini di carta o altri materiali usati previa sigillatura.
In piscina non dovranno mancare, all’entrata, nelle aree di frequente transito, nell’area solarium e in altre aree strategiche ben visibili, dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei condomini, con l’indicazione dell’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata.
Per quanto riguarda la vasca di balneazione, si rammenta che la densità di affollamento dove essere calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona, che deve essere assicurato un efficace trattamento della filiera dell’acqua e che la frequenza dei controlli sul posto dei parametri non deve essere inferiore alle due ore.
Elemento di garanzia dell’intero sistema di disinfezione sono i regolari interventi a tal fine compiuti nelle aree comuni mentre, le attrezzature in uso collettivo, qualora presenti, devono essere ciclicamente sanificate e disposte in modo da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
Condomini sono altresì tenuti a vigilare i loro figli facendo rispettare il distanziamento e le norme igienico-comportamentali, compatibilmente con il grado di autonomia e l’età dei bambini.
Per contribuire all’osservanza di tutti i vincoli rappresentati e per la più generale sicurezza della fruizione dell’impianto di balneazione, assume rilevanza anche la figura dell’assistente ai bagnantidipendente del Condominio o professionista esterno stagionale, in possesso dell’idoneo riconoscimento, che dovrà assicurare la propria presenza al bordo della piscina per tutto il tempo in cui la stessa è oggetto di frequentazione da parte dei Condomini e/o degli inquilini e/o di loro eventuali ospiti e dovrà aver cura di tutte le attrezzature pertinenti la piscina, con particolare riguardo a quelle destinate agli interventi di salvamento.
Se quanto rappresentato definisce il quadro giuridico all’interno del quale è stata collocata quest’anno la balneazione nelle piscine condominiali, opportuno parrebbe iniziare senza indugio l’approfondimento della tematica che tornerà presto di pressante attualità; parlarne in modo approfondito e ancor più partecipato, impone di iniziare con immediatezza ad operare, sulla base delle esperienze oggi maturate, per concorrere allo sviluppo della consapevolezza che le piscine “condominiali”, pur non ambendo ad una identità autonoma, necessitano di una loro tipicità.