Dopo la recente comunicazione formulata dal Ministro della Salute riguardante la possibilità di cessazione dello stato di emergenza nazionale conseguente alla persistenza degli effetti sanitari della pandemia dovuta al SARS-CoV-2 emergono a livello governativo, e più precisamente direttamente da parte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, alcune considerazioni di attenta riflessione sulla reale possibilità di considerarlo concluso al termine del 31 luglio come indicato nell’articolo 10 del Decreto Legge 52/2021; al momento, anche per non interrompere la catena virtuosa di contrasto all’epidemia avviata da qualche tempo, sembrerebbe maggiormente probabile la proroga di tale Stato di emergenza, sussistendo anche la ancora significativa rilevanza dell’incognita sulle varianti.
L’ipotesi che sembra farsi sempre più strada, è quella di mantenerlo sino al 31 dicembre 2021 (scadenza al momento ipotetica), quando cioè l’auspicata immunità di gregge non sarà molto più vicino di quanto non sia oggi, benchè molti ne parlino come fatto già in essere senza però connetterla strettamente con la quantità di vaccinazioni erogate rispetto alla popolazione nazionale.
Con la stagione estiva che astronomicamente va ad iniziare il 21 giugno non si potrà considerare chiusa la stagione dei Decreti governativi e delle strutture straordinarie dedicate all’emergenza Coronavirus; proseguiranno altresì gli incarichi attribuiti al Commissario Straordinario, che probabilmente potrà avere un inquadramento specifico nel contesto dei ruoli attivi che presiedono alla gestione della problematica, e al Comitato Tecnico Scientifico.
In questo scorcio temporale che ci separa dalla scadenza del 31 luglio, saranno sotto particolare osservazione le misure anti-contagio con articolare riguardo all’impiego delle mascherine, le cui regole di utilizzo e obbligo di indossarle potrebbe essere modificato in senso meno restrittivo.
La questione dell’emergenza non può oggettivamente concludersi nei prossimi quaranta giorni per svariati motivi il primo dei quali è legato all’ancora non raggiunto obiettivo dell’immunità di gregge (prevista per non prima della seconda metà di settembre) a cui si aggiungono le problematiche correlate all’impiego del vaccino AstraZeneca e la decisione di andare verso la vaccinazione eterologa, che complessivamente rischiano di creare rallentamenti al piano messo a calendario dal Commissario.
Attorno a questi fatti gravita inoltre l’incognita della variante Delta, che è causa indiscussa dell’aumento dei contagi malgrado la diffusa copertura vaccinale.
Tornando su di un concetto già espresso in altre circostanze ma che è bene sottolineare ulteriormente, deve essere ricordato che lo stato di emergenza viene normalmente attivato al verificarsi o nell’imminenza di eventi eccezionali e si traduce nella concessione di pieni poteri per lo svolgimento di azioni urgenti adottate a tutela dei cittadini; esso viene deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio e d’intesa con le Regioni.
In applicazione del vigente codice della Protezione Civile (Decreto Legislativo numero 1 del 2 gennaio 2018), al momento della cessazione dello stato di emergenza, subentrano nelle funzioni le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti; senza la proroga sopra indicata (prescindendo dalla data che verrà fissata) le Regioni e i Comuni riacquisirebbero la normale autonomia nella gestione del proprio territorio.
Qualora venisse meno l’interesse dello Stato a prorogare l’attuale Stato di Emergenza, la proroga delle disposizioni sul distanziamento sociale e sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, potrebbero comunque essere previste da una specifica ordinanza del Ministro della Salute.