Pubblicato il Decreto contenente misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, in vigore dal 18 maggio 2021.
Il Decreto in questione prevede che, in zona gialla, sino al 6 giugno 2021 i limiti orari agli spostamenti abbiano inizio alle ore 23.00 e termine alle ore 5.00 del giorno successivo e che, dal 7 giugno al 20 giugno, tali limiti abbiano inizio alle ore 24.00 mentre dal 21 giugno cesserà l’applicazione di qualsiasi limite temporale; nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti.
Per quanto di specifico interesse dell’Associazione, viene precisato che, relativamente alle palestre, sono consentite le attività a partire dal 24 maggio 2021, purchè ciò avvenga in conformità ai protocolli e alle linee guida adottate dal Dipartimento per lo Sport e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri; inoltre, che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
In zona gialla, dal 1° luglio 2021, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottate per le piscine in ambiente aperto. Analogamente, dalla medesima data, possono essere svolte le attività proprie dei centri benessere in conformità alle linee guida già adottate.Le Linee Guida e i Protocolli in vigore sono da ritenersi confermati; nuove adozioni o aggiornamenti saranno fatte con ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Relativamente agli scenari di rischio delle Regioni, viene precisato che lo stesso è da parametrare all’incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all’incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti CoViD-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate secondo il nuovo criterio previsto dal presente Decreto.Infine il medesimo precisa che, fino al 31 luglio 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, mentre resta invariato quanto non modificato e previsto dal precedente Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52.