Il Governo, in data 21 aprile, ha provveduto a definire, dopo l’incontro con le Regioni e le verifiche effettuate con il Comitato Tecnico Scientifico, il testo e i contenuti del nuovo decreto che prevede, a partire dal 26 aprile con validità fino al 31 luglio (nuova data fissata per l’azione di contrasto agli effetti pandemici del virus CoViD-19), la calendarizzazione della ripresa delle diverse attività oggi sospese.
Relativamente agli interessi diretti e indiretti del settore piscine, le nuove disposizioni riguardano sostanzialmente i seguenti aspetti:
Spostamenti
Tornano le differenziazioni di colore tra le Regioni; gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse sono possibili con la predisposizione di certificazioni che attestino l’“avvenuta vaccinazione o guarigione” da CoViD-19 della singola persona, o l’effettuazione da parte della medesima di un “test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo“.
La certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi ed è rilasciata dalla struttura sanitaria che ha effettuato la vaccinazione e contestualmente alla stessa che lo segnala ai sistemi informatici regionali.
La certificazione di avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi ed è rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da CoViD-19 mentre, per i pazienti non ricoverati, è rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta ed anch’essa deve essere resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato; le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella medesima.
La certificazione ottenuta dopo un tampone molecolare o antigenico rapido, ha validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche o da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”.
Ristoranti
Nelle Regioni collocate in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo in condizioni di sicurezza, dalle 5 fino alle 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del consiglio dei ministri a partire dal 1° giugno.
Sport, piscine e palestre
Dal 26 aprile, nelle Regioni classificate come zone gialle, sarà consentito praticare l’attività sportiva, compresa quella di squadra e di contatto mentre, a decorrere dal 15 maggio 2021, potranno essere svolte le attività all’aperto delle piscine nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulla base dei criteri definiti dal comitato tecnico-scientifico; permane l’interdizione all’utilizzo degli spogliatoi.
Sempre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla già citata Conferenza e dei criteri del CTS, dal 1° giugno, nelle Regioni classificate come zone gialle, sarà consentito frequentare le piscine indoor nel rispetto delle vigenti disposizioni e praticare le attività di palestra.