Tenendo fede all’impegno assunto negli ultimi incontri con i Presidenti delle Regioni il testo del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assumerà validità da domani sabato 6 marzo e avrà scadenza martedì 6 aprile, comprendendo in questo modo anche i giorni di Pasqua e Pasquetta (per i quali, in base all’andamento dei contagi, il Governo potrebbe riservare un’attenzione particolare) è stato firmato il 2 marzo 2021.
Il testo integrale del provvedimento, ancorchè nella sua versione informale, ha iniziato a circolare già da venerdì 26 febbraio e ha trovato conferma anche dopo l’ultimo odierno confronto con le Regioni.
Nel suo sviluppo vengono prese in considerazione tutte le situazioni in sofferenza che hanno lasciato invariate le decisioni già assunte per la classificazione in fasce di colore differenziate in relazione al livello di rischio che caratterizza il territorio di riferimento, rossa, arancione, gialla e bianca, anche se quest’ultima, al momento, riguarda la sola Sardegna.
Viene altresì ricordato che, in presenza di focolai di contagio, alcune città o province possono finire in zona rossa o arancione “scuro” ossia con regole da zona arancione ma con maggiori limitazioni, anche se fanno parte di regioni o province autonome collocate in una fascia di rischio più moderata.
Il Decreto ribadisce che tutte le attività produttive industriali e commerciali attive sull’intero territorio nazionale, sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoViD-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e tuttora in vigore.
Relativamente all’attività motoria e sportiva è stata confermata la possibilità di svolgerla all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblicise e quando accessibili, purché ciò avvenga nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Restano interdette le attività di palestrepiscinecentri natatori, centri benessere, centri termali.
Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privatisono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Sono altresì consentite le attività di palestrepiscinecentri natatoricentri benessere e centri termali per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono invece interdette l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Al fine poi di dare attuazione agli indirizzi forniti dalle Camere, con Decreto del Ministro della Salute è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico di confronto, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, dell’Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del Ministro della Salute lo scorso 30 aprile 2020.

In allegato il testo integrale del DPCM in oggetto corredato dell’allegato che, al capo 9 riporta il documento delle Regioni al cui interno è contenuta la scheda piscine (identica alle precedenti) che conferma i 7 metri di distanza.