Con la pubblicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei relativi decreti e del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che ha approvato il modello di comunicazione dell’opzione per il contributo sotto forma di sconto o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione, sono state definite le modalità attuative per l’applicazione del superbonus del 110% a fronte degli specifici interventi previsti (efficienza energetica, impianti fotovoltaici, …).
Le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di seguito enunciati, possono essere recuperate nelle misure previste dai soggetti interessati, optando per l’utilizzo diretto della detrazione, oppure per un contributo erogato sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito di imposta a terzi, compresi istituti di credito e intermediari finanziari:
– interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all’articolo 119, comma 1 e 2, D.L. 34/2020;
– interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera-h), Tuir, ivi compresi quelli di cui all’articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020.
L’opzione può essere esercitata per ogni stato di avanzamento lavori che però non possono essere più di due. Ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alla detrazione del 110%, è necessario che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (copia dell’asseverazione deve essere trasmessa all’Enea); analogamente per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110%, verificati mediante l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro, Caf).
Il modello per la comunicazione telematica dello sconto o della cessione del credito potrà essere utilizzato a decorrere dal 15 ottobre 2020 e permetterà la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondenti alla detrazione per gli interventi che fruiscono del superbonus del 110%, che sosterranno le spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il termine ultimo per l’invio della comunicazione telematica è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno dato diritto alla detrazione (le specifiche tecniche sono in definizione).
Il superbonus del 110% deve essere fruito in 5 rate annuali di uguale importo.
La cessione del credito può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa, società ed enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari.
Il credito di imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
Per gli Associati che hanno interesse ad approfondire il tema o ad avvalersi delle prestazioni dello Studio Professionale che collabora con Assopiscine si informa che il medesimo è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.