È stato firmato ed è entrato in vigore lunedì 7 settembre, il nuovo DPCM con il quale il Governo ha prorogato i divieti fissati lo scorso 10 agosto, fino al 30 settembre 2020.

Non contiene nuove restrizioni ma, tuttavia, non prevede neppure un allentamento delle misure di restrizione, come ad esempio le auspicate riaperture di impianti ad ampia frequentazione (stadi, discoteche, …).

Le regole che resteranno in vigore fino alla nuova data, riguardano, oltre all’indispensabile mantenimento dell’igiene personale del lavaggio delle mani, il distanziamento interpersonale, l’obbligo della mascherina e l’effettuazione dei tamponi.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine, salvo diverse ordinanze locali, viene confermato l’obbligo di utilizzo nei luoghi al chiuso, così come all’aperto in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone; rimangono esclusi dall’obbligo i bambini sotto i 6 anni e le persone in condizione di disabilità.

Le mascherine sono obbligatorie sui mezzi pubblici, per i quali il Decreto conferma le regole decise dopo il confronto con le Regioni che prevede una capienza massima del mezzo pari all’80% (sia per i posti a sedere che per coloro che viaggiano in piedi) della disponibilità; laddove non fosse possibile assicurare il distanziamento, è previsto l’obbligo di paratie.

Relativamente ai ricongiungimenti internazionali, deve essere ricordato che sino ad oggi l’ingresso e il transito nel territorio nazionale era consentito solamente a coloro che avessero esigenze lavorative, urgenze assolute, di salute, di studio e di rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, mentre, dal 7 settembre sarà consentito l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva.

Permane, come anticipato in precedenza, l’obbligo del tampone naso-faringeo per coloro che, nei 14 giorni antecedenti al rientro in Italia, abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta  o Spagna.

Sono autorizzati al rientro diretto coloro che si sono già sottoposti al test nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale; in alternativa il tampone viene eseguito direttamente in aeroporto o comunque entro 48 ore dall’ingresso in Italia.

firma congiunta del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e del Direttore Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro, è stata emessa la circolare chiarificatrice in ordine alla definizione di LAVORATORE FRAGILE per la quale non basta il solo criterio dell’età essendo anche chieste visite mediche periodiche per la concessione dell’esenzione dal lavoro.

Fragile, è da considerare il lavoratore che, pur usufruendo del criterio dell’età, deve essere colpito da patologie che, in caso di infezione da coronavirus, potrebbero concorrere a determinare un esito maggiormente grave o infausto della malattia.

Nella circolare, che fa una rassegna delle norme esistenti in materia, viene illustrato il sistema con cui vengono riconosciute le esenzioni dal lavoro in base allo stato di salute.

In particolare, il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute dell’interessato rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.

Il solo parametro dell’età, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità; la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla coesistenza di più patologia diverse, che possono integrare una condizione di maggior rischio.

lavoratori, inoltre, devono poter chiedere al datore di lavoro l’attivazione di misure di sorveglianza sanitaria e le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Come previsto dalle leggi sulla sicurezza del lavoro, di ciò è chiamato ad occuparsene il medico competente ovvero l’INAIL laddove tale figura è assente; la circolare allarga lo spettro delle possibilità anche alle Aziende Sanitarie Locali o ai Dipartimenti di Medicinale Legale e di Medicina del Lavoro delle Università.

Valutate le mansioni del lavoratore, il medico procederà all’espressione del giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio di Sars-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consento soluzioni alternative; la visita deve essere ripetuta periodicamente.