Rapporto ISS 37-2020 e la figura dell’assistente bagnanti
Una delle tematiche maggiormente dibattute è stata quella relativa alla figura dell’Assistente bagnanti che, specialmente per gli impianti destinati esclusivamente agli abitanti di condomini, la cui natura giuridica è definita dagli articolo 1117 e seguenti art. del Codice Civile, era stata tendenzialmente omessa negli atti amministrativi emessi in precedenza dalle autorità regionali.
Il Rapporto 37-2020 dell’ISS, colma questa lacuna e chiarisce definitivamente l’applicabilità delle linee di indirizzo anche per le piscine condominiali, specificando la necessità dell’Assistente bagnanti ed il ruolo dell’amministratore condominiale.
Si evidenzia che Il rapporto 37-2020 è stato definito applicando il principio di massima cautela sanitaria, al fine di:
- mitigare il rischio CoViD-19 contenendo le occasioni di aggregazione delle persone sia in contesti chiusi che aperti introducendo alcune modifiche organizzative a carico di ambienti, processi, procedure e attività;
- prevenire i rischi (quelli tradizionalmente considerati e facenti parte dell’attività in condizioni ordinarie ai quali si è aggiunto quello CoViD- 19) correlandoli ai benefici derivanti alla salute delle persone conseguente all’attività di balneazione o più in generale di godimento del contesto complessivo
- individuare i protocolli o linee comportamentali idonei a prevenire o ridurre il potenziale rischio di contagio in coerenza con le disposizioni normative in essere e con i criteri della Conferenza dei Presidenti del 16 maggio relativamente all’attività connessa alla balneazione in impianti natatori.
Gli elementi sopra richiamati introducono alcune attenzioni che rappresentano punti fermi del percorso di sicurezza: il distanziamento interpersonale, l’igiene della persona, l’utilizzo della mascherina di protezione; ad esse sono da aggiungere:
- l’utilizzo della cuffia
- la presenza dell’assistente bagnanti
É doveroso sottolineare che la figura dell’Assistente bagnanti è prevista normativamente per tutte le tipologie di piscina dall’Accordo Stato-Regioni del 2003 e che laddove questa figura, per il passato, è stata resa non obbligatoria, tale lo è stata per effetto di decisioni locali che hanno derogato introducendo con atto formale, modalità o condizioni di vigilanza alternative o mitigatrici comunque obbligatorie che peraltro non hanno mai inciso sulle responsabilità penali di coloro che hanno assunto le decisioni.
Il Rapporto ISS 37-2020 si caratterizza anche per la presenza al suo interno di tutte le tipologie di piscina individuate dall’Accordo Stato/Regioni del 2003 sia per la fascia delle piscine pubbliche, o private ad utilizzo collettivo, che per quella delle piscine di tipo privato condominiale, altrimenti non contemplate in alcun atto né giuridico né amministrativo.
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