Firmato dal Presidente Conte e dal Ministro della Salute Speranza il Dpcm 11 marzo 2020 che decreta ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 sull’intero territorio nazionale che prevedono:
– la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità tra cui
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Restano, altresì
a) aperti gli esercizi nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale sempre garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
b) garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
Assicurando i servizi minimi essenziali
- i Presidenti delle Regioni, con propria ordinanza, possono disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus
- il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi interregionali sulla base delle effettive esigenze.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Le succitate disposizioni governative sono in vigore dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.