L’informativa ABI Associazione Bancaria Italiana sul Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 – COVID-19 sostegno alle imprese 

Due gli articoli di particolare significato:

  • art. 56 moratoria di prestiti e linee di credito concessi a micro, piccole e medie imprese;
  • art. 49 interventi del Fondo di garanzia per le PMI.

In dettaglio:

Art. 56 – comma 2 – sostegno finanziario

Le imprese danneggiate, sino al 30 settembre 2020, possono avvalersi:

a) di crediti e prestiti in essere al 29 febbraio o al 17 marzo 2020, mantenendo senza alcuna formalità gli elementi accessori al contratto;

b) del rimborso dei prestiti non rateali in scadenza prima di tale data; la restituzione dei prestiti deve avvenire senza ulteriori oneri per alcuno;

c) del pagamento di rate o canoni a rimborso rateale, in scadenza sino a tale data compresa, senza formalità e maggiori oneri per alcuno; le imprese possono chiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o dei rimborsi in conto capitale.

Art. 56 – comma 2 e 5 – soggetti beneficiari 

Accedono le micro, le piccole e medie imprese (PMI) dei vari settori con sede in Italia e con carenza temporanea di liquidità causa COVID-19.

Sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore a € 50 milioni o bilancio annuo inferiore a € 43 milioni.

Sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

Il beneficiario non deve avere posizioni debitorie (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) né rate non pagate o parzialmente pagate da oltre 90 giorni.

Art. 56 – comma 3 – accesso alle misure 

Per accedere occorre una autodichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) che attesti

– la temporanea carenze di liquidità quale conseguenza del COVID-19;

– il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

– di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;

– di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

L’invio deve avvenire via PEC, ovvero con modalità tracciabili con data certa.

Il soggetto interessato è opportuno che valuti le migliori opzioni tenendo conto delle misure a favore delle imprese quali il Fondo di garanzia PMI.

Le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria quali quelle previste dall’accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa (cfr. Accordo credito 2019 e Addendum del 6 marzo 2020).

Art. 56 – comma 6 – finanziamenti agevolati 

Finanziamenti con fondi terzi, sono possibili senza preventiva autorizzazione con allungamento del contratto alle stesse condizioni originarie.

Nel caso di finanziamento assistito da sostegno pubblico, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente, lo stesso sarà sospeso senza formalità secondo il principio del silenzio assenso.

Trattamento prudenziale delle nuove misure

Alle misure in questione possono ricorrere anche le impresa che non presentano sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, anche se hanno già ottenuto sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Art. 56 – commi 6 e 12 – garanzia sussidiaria dello Stato

Le operazioni di cui al comma 2 sono assicurate dal Fondo di garanzia per le PMI (di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), concesso a titolo gratuito, che assicura:

a) ai prestiti di cui al comma 2, lettera a), il 33% dei maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato al 17 marzo 2020;

b) il 33% di prestiti e di altri finanziamenti con scadenza prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) il 33% delle singole rate di mutui e di altri finanziamenti dei canoni di leasing in scadenza entro il 30 settembre 2020, sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

La procedura per il recupero delle garanzie nei confronti di un beneficiario delle misure di sostegno di cui al comma 2 inadempiente, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo, dovrà essere avviata nei 18 mesi successivi

1) all’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a);

2) al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b);

3) all’inadempimento di una o più rate di finanziamenti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c).

Art. 49 – Fondo di garanzia per le PMI

1. I nuovi interventi del Fondo

Per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la copertura del Fondo di garanzia per le PMI è pari all’80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento per un massimo per impresa pari a € 1,5 milioni, escluse quelle che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” o “imprese in difficoltà”.

Sui finanziamenti a imprese danneggiate da COVID-19, o appartenenti, o che rientrano nei settori/filiere colpiti da COVID-19 per almeno il 60%, la quota coperta dal Fondo potrà essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

Il Fondo garantirà in percentuale nuovi finanziamenti fino a 18 mesi meno un giorno, di importo fino a 3.000 euro, erogati a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere vittime dell’emergenza COVID-19 con garanzia concessa a titolo gratuito.

2. Operazioni di microcredito

Gli operatori di microcredito possono beneficiare gratuitamente di fondi finalizzati, sino all’80% dell’ammontare del finanziamento; l’importo minimo per le operazioni di microcredito d’impresa sale da € 25.000 a € 40.000.

3. Altre misure

Le disposizioni previste per il Fondo di garanzia per le PMI, per quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie rilasciate dal Fondo ISMEA.

Con decreto di natura non regolamentare dei ministri dell’economia e dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese


QUESTION-TIME SUL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE PMI

Qual è il contenuto del D.L. “Cura Italia” ?

Il decreto legge “Cura Italia” prevede una moratoria per le micro (le cosiddette partite IVA) imprese, per le piccole e medie imprese (PMI), per i professionisti e per le ditte individuali, affinchè possano beneficiare di un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro.

Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

L’articolo al quale fare esplicito riferimento è il 56 “Moratoria di prestiti e linee di credito concessi a micro, piccole e medie imprese”.

In che cosa consistono le misure di moratoria ?

Le misure, di sostegno alle imprese, riguardano:

a) crediti e prestiti in essere al 29 febbraio o al 17 marzo 2020, non possono essere revocati, neppure in parte, fino al 30 settembre 2020;

b) prestiti non rateali in scadenza prima del 30 settembre 2020 sono prorogati sino a quella data senza ulteriori oneri per alcuno;

c) pagamento di rate o canoni a rimborso rateale, in scadenza sino al 30 settembre 2020 sono prorogati sino a tale data compresa, senza formalità e maggiori oneri per alcuno; le imprese possono chiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o dei rimborsi in conto capitale.

Chi può accedere alle moratorie ?

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.

Sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti, fatturato inferiore a € 50 milioni o con bilancio annuo inferiore a € 43 milioni; sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Quali i requisiti dell’impresa per ottenere la moratoria ?

L’impresa non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) non devono avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Essendo COVID-19 riconosciuto come evento che turba l’economia, quanto previsto può essere utilizzato dalle imprese che non hanno sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

La comunicazione a chi deve essere presentata e in quale modo ?

Tutti i soggetti abilitati alla concessione del credito devono accettare le comunicazioni purchè:

– presentate dalla data di entrata in vigore del Decreto legge, cioè dal 17 marzo 2020;

– inviata via PEC, ovvero altri percorsi comunque tracciabili e con data certa.

L’impresa è comunque tenuta a valutare le opzioni miglincheori, essendo state previste altre misure a favore delle imprese quali l’intervento del Fondo di garanzia PMI.

Le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria (vedi accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso).

Nella comunicazione l’impresa deve altresì autodichiarare:

• il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

• la carenza temporanea di liquidità conseguenza della diffusione del COVID-19;

• il possesso dei requisiti che qualificano la microimpresa, la piccola o media impresa;

• la conoscenza delle conseguenze civili e penali per dichiarazioni mendaci (art. 47 DPR 445/2000).

Qualora il finanziamento sia assistito da una garanzia pubblica ?

Nel caso in cui il finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche, il soggetto erogatore, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Che cosa si intende per elementi accessori al contratto ?

Si intendono i contratti connessi a quello di finanziamento, quali garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità alle condizioni originarie.

Analogamente per i crediti a revoca e per i prestiti su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità

La moratoria è applicabile alle rate che scadono il 30 settembre ?

Il periodo di sospensione comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020; quindi la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria ?

La normativa esclude espressamente l’introduzione di nuovi e/o maggiori oneri per tutte le parti coinvolte.


Circolare ABI