A seguito delle ormai ricorrenti informative stampa al riguardo, si rammenta che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato nello scorso mese di aprile una nota che fa riferimento a comportamenti anomali tenuti da alcuni Organismi Notificatori nel rilascio di certificati per dispositivi di protezione individuale provenienti di paesi extra U.E., che potrebbero risultare fuorvianti per chi, in questo momento, valuta i prodotti solamente da una analisi documentale.
In particolare, si tratta di documenti che utilizzano terminologie improprie e il logo CE in maniera potenzialmente fuorviante, non conforme al Regolamento (UE) n. 425/2016, per poi affermare che trattasi di verifica parziale su base volontaria.
Il relazione a quanto esposto, si precisa che il quadro giuridico di riferimento per i DPI contempla, in via ordinaria, il rispetto della procedura di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (UE) n. 425/2016 che chiarisce che la sola presenza delle verifiche parziali su base volontaria non costituisce assolvimento degli obblighi di dichiarazione di conformità e marcatura CE; contemplando, in via straordinaria e in periodo emergenziale, il rispetto dell’articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2020 (procedura in deroga demandata alla validazione dell’INAIL) per la produzione, importazione ed immissione in commercio dei DPI, cui si aggiungono le ulteriori disposizioni dell’articolo 16 del medesimo per le mascherine filtranti non marcate CE.
Ne consegue che, in assenza dei succitati precisi riferimenti, si tratta di prodotti utilizzabili come semplice protezione ambientale solo su base volontaria da parte di chi non è obbligato dalle norme vigenti all’utilizzo di tali dispositivi; sono quindi legittimamente prodotte e commercializzate anche al di fuori delle deroghe previste nel presente periodo emergenziale.
Pertanto, per i prodotti per i quali non sia possibile accertare effettivamente e senza dubbi il possesso di tutti i requisiti prescritti e, quindi, non sia possibile conformarli secondo le citate disposizioni ordinarie applicabili (o che non siano altrimenti conformabili secondo le disposizioni nazionali eccezionali in deroga), può prevedersi l’immissione sul mercato previa conformazione con l’apposizione di indicazioni, istruzioni ed etichettature che declassino i prodotti a mascherina generica e ne riservino l’uso solamente per la destinazione all’uso da parte della popolazione generica su base di scelta volontaria e responsabile.